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LEGGE 31 dicembre
1996 N. 675
Testo
coordinato con le modifiche introdotte dai D.Lvi 9/5/1997 n.123, 28/7/1997
n.255,
8/5/1998 n.135, 13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51, 11/5/1999
n.135,
30/7/1999 n.281 e 30/7/1999 n.282.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1
Finalità e definizioni
1.
La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della
presente legge si intende:
a)
per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo
una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art.
2
Ambito di applicazione
1.
La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
Art.
3
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1.
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente
legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni
di cui agli articoli 18 e 36.
Art.
4
Particolari trattamenti in ambito pubblico
1.
La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a)
dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché
in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo
IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto
18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla
legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia
e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente
il trattamento.
2.
Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché,
fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1,
le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art.
5
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1.
Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista
per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6
Trattamento di dati detenuti all'estero
1.
Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni
caso le disposizioni dell'articolo 28.
Capo
II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art.
7
Notificazione
1. Il titolare
che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al
campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione
al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta,
a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne
la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere,
nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti
con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se
muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile
del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce
il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti
o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione
si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5.
I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro
che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione
per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori
e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite
delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno
degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati
dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo33, comma 3,
quando il trattamento è effettuato:
a)
da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base
di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma
3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati
nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia
di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione
interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati
non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24.
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in
conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e
ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31.
5-ter. Fuori
dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione
quando:
a)
è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati
diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e
le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente
ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata
per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per
fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato
con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b) da
liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per
le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche
prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
Codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento
dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie
di dati di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione
e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento
delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità
alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche,
musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per
la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione
di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento
di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando
gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del
consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto
delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli
22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero, nel rispetto del Codice di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di
adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum,
a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui
all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente alle categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie
per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre
il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione
statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi,
ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-quater.
Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero
di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente
le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazione
dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
a)
nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m),
dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria
ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia
ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con
le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi
da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies.
Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire
gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
Art.
8
Responsabile
1.
Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che
per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma
1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali
ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del
responsabile.
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